Cosa fa
Nella scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni e il dirigente scolastico, membro di diritto. Il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.
All'interno del Consiglio di Istituto sono eletti, tra i membri del Consiglio stesso, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del Consiglio di Istituto; sono inoltre eletti i componenti della Giunta Esecutiva.
I componenti del consiglio rimangono in carica per tre anni scolastici; le elezioni per il rinnovo delle cariche si tengono normalmente all'inizio dell'anno scolastico.
Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri eletti.
In particolare il Consiglio di Istituto delibera in materia di:
- approvazione del Programma annuale, con la possibilità di eventuali variazioni a quanto precedentemente deliberato dalla Giunta Esecutiva;
- gestione dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa;
- orari e regolamentazioni inerenti al corretto funzionamento della scuola;
- struttura, tipologia delle classi ed orari di ingresso ed uscita degli alunni;
- approvazione dei progetti formativi;
- approvazione delle gite e visite didattiche che vengono proposte dai Consigli di classe.
Composizione del gruppo:
- Il Dirigente scolastico, come membro di diritto;
- N° 8 rappresentanti del personale docente (in sede di elezioni sono candidati tutti i docenti di ogni plesso);
- N° 2 rappresentanti del personale A.T.A. (in sede di elezioni è candidato tutto il personale A.T.A. di ogni plesso);
- N° 8 rappresentanti dei genitori (in sede di elezioni sono candidati tutti i genitori di ogni plesso)
Sede
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Nome Sede
Plesso principale
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Indirizzo
Via Chiesa, 49
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CAP
74026 Pulsano (TA)
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GPS
40.384422339195865, 17.35378865858167
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Orari
Per maggiori informazioni consultare l'apposita pagina tramite il menu: La scuola / Organizzazione / Segreterie / Uffici di segreteria
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Email
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PEC
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Telefono
Responsabile
Ulteriori informazioni
Regolamento del Consiglio d'Istituto
Il C.d.I. riunisce i rappresentanti delle diverse componenti della scuola ed è presieduto da un genitore Consigliere d’Istituto.
Il C.d.I. elegge in suo seno la Giunta Esecutiva.
COMPOSIZIONE
- Il C.d.I. è composto da: D.S., Presidente e Vicepresidente eletti nella componente genitori, rappresentanti componente genitori, docenti, personale a.t.a., rappresentanti componenti studenti. Il C.d.I. dura in carica tre anni. La Rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente.
- Presidenza del C.d.I.
Il C.d.I., ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduta da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal vicepresidente.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Nella prima seduta dopo il rinnovo triennale dell’organo il Consiglio d’Istituto elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. Fino a tale momento è presieduto dal Dirigente Scolastico. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che sia presente alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia. Il Consiglio dura in carica tre anni . La rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente.
CONVOCAZIONE E NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
La convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto sono disciplinate da apposito regolamento di seguito citato:
PREAMBOLO:
Il Consiglio trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d’istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, l’ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante Elezione degli organi collegiali a livello di circolo – istituto e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.
Nel C.d.I. tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.
La prima seduta del C.d.I. è convocata dal D.S. entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l’elezione del Presidente del C.d.I. e della Giunta Esecutiva del Consiglio.
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE:
- Convoca e presiede il Consiglio;
- Affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio
ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO DEL C.d.I.
- La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza del Presidente. Questi può designare il Segretario per l’intera durata del Consiglio o per periodi più brevi.
- Il Segretario redige il verbale della seduta e predispone le eventuali delibere per la pubblicazione.